Difficoltà economiche e problemi mentali non giustificano il padre che non versa il mantenimento per la figlia
Irrilevante il riferimento alle difficoltà economiche e alla disoccupazione dell’uomo e, infine, alla sindrome depressiva che lo ha colpito e lo ha costretto a chiedere aiuto a un ‘Centro di salute mentale’

Sacrosanta la condanna per il padre che non versa il mantenimento per la figlia minorenne disabile, nonostante sia emerso che egli riesce a consumare pasti in modo regolare grazie ai ‘Servizi sociali’ ed è assistito da un ‘Centro di salute mentale’. Impossibile, secondo i giudici, ridimensionare la gravità della condotta tenuta per lungo tempo dall’uomo sotto processo. Irrilevante il riferimento difensivo alle difficoltà economiche e alla disoccupazione dell’uomo e, infine, alla sindrome depressiva che lo ha colpito e lo ha costretto a chiedere aiuto a un ‘Centro di salute mentale’. Inequivocabile l’omissione addebitabile all’uomo, il quale non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento della figlia – disabile al 45 per cento – e della moglie assistita dai ‘Servizi sociali’ e, per giunta, ha mostrato totale disinteresse per la bambina, per anni, anche sotto il profilo morale ed affettivo. A chiudere il cerchio, infine, la constatazione che l’uomo non ha mai corrisposto, neanche parzialmente, l’assegno di mantenimento disposto dal giudice civile sia con la sentenza di separazione del Tribunale (sentenza che prevedeva il contributo di 200 euro mensili per il mantenimento della figlia e 100 euro mensili per il mantenimento della moglie), sia con quella di divorzio che prevede il solo contributo di 100 euro mensili per il mantenimento della figlia, a fronte della rinuncia della moglie, e ciò nonostante la bambina invalida al 46 per cento e la madre svolga l’attività di collaboratrice domestica con un reddito tanto modesto da rendere necessario l’ausilio dei ‘Servizi sociali’. Il legale ha messo sul tavolo la presunta condizione di totale indigenza dell’uomo, con richiamo alla sentenza di divorzio da cui risulta che egli «consuma i pasti grazie all’aiuto dei servizi sociali ed è seguito da un ‘Centro di salute mentale’, ma, nonostante ciò, l’uomo non ha fornito la prova di versare in una situazione di impossibilità oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole di far fronte al proprio obbligo genitoriale a favore della figlia minorenne. (Sentenza 14460 del 5 aprile 2023 della Cassazione)