Disoccupato e in carcere: condannato comunque l’uomo che non versa il mantenimento per i due figli minori
Irrilevante il riferimento difensivo alla precaria condizione, sia fisica che economica, dell’uomo, poiché egli non ha dato prova di essersi adoperato per superare i propri problemi legati all’alcol e per trovare una occupazione

Carcere, problemi di alcol e disoccupazione non giustificano l’uomo che non versa il mantenimento per i due figli minori. Impossibile mettere in discussione la gravità della condotta tenuta dall’uomo. Irrilevante il riferimento difensivo alla sua precaria condizione, sia fisica che economica, poiché l’uomo, sottolineano i giudici, non ha dato prova di essersi adoperato per superare i propri problemi legati all’alcol e per trovare una occupazione. In sostanza, è palese, secondo i giudici, la colpevolezza dell’uomo, poiché egli si è sottratto totalmente all’obbligo del mantenimento dei figli sin dalla separazione coniugale, avvenuta oltre dieci anni fa, e non si è mai seriamente impegnato per risolvere i suoi problemi di dipendenza da alcol – non risultando documentate problematiche di natura mentale – né per cercare un attività lavorativa». Su quest’ultimo punto il riferimento è anche alla esperienza lavorativa offerta all’uomo dal ‘Dipartimento per Dipendenze’ e conclusasi in breve tempo. Per quanto concerne, infine, il periodo trascorso in carcere dall’uomo, i giudici ribadiscono che per rilevare lo stato detentivo, nell’ottica della verifica del coefficiente psicologico del mancato mantenimento dei figli minori, esso deve essere, oltre che prolungato, accompagnato dall’impossibilità di disporre di fonti di reddito lavorativo all’interno o all’esterno del carcere. (Sentenza 12718 del 27 marzo 2023 della Corte di Cassazione)