Divisione ereditaria: eccezioni possibili al principio di universalità
Possibile fare riferimento alla via legislativa oppure all’accordo dei condividenti

Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell’eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa, come previsto dal Codice Civile, o per accordo dei condividenti. Inoltre, il Codice Civile ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l’esistenza al momento dell’apertura della successione. Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 9869 del 15 aprile 2025 della Cassazione), chiamati ad esaminare uno scontro fratricida in merito al rendiconto della gestione delle somme di danaro nella disponibilità del loro padre, in parte oggetto dell’eredità della moglie a lui premorta, ed in merito al conferimento alla massa ereditaria di una somma pari a 200mila euro, prelevata dai conti del de cuius. In generale, Codice Civile alla mano, l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa. Difatti, la divisione contrattuale può avere per oggetto l’intera eredità o una parte soltanto di essa, permanendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Così, quando i coeredi procedono alla divisione amichevole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente possibile supplemento della divisione. L’eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l’errore, non determinato da dolo, sull’essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio non solo nella possibilità di procedere ad un supplemento della divisione, ma anche nell’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, considerando rilevante l’errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione. La non impugnabilità della divisione per errore ha ragione di esistere solo quando l’errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione. Erronea, perciò, la tesi secondo cui la collazione delle donazioni ha da essere effettuata o in un giudizio di divisione o nell’ambito, come nella vicenda in esame, della divisione stragiudiziale posta in essere.