Dodici mesi per dichiarare fallito l’imprenditore: il countdown parte dall’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese

Solo da tale momento la cessazione dell’attività d’impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi

Dodici mesi per dichiarare fallito l’imprenditore: il countdown parte dall’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese

Il termine annuale entro cui l’imprenditore (individuale o collettivo), che abbia cessato la propria attività commerciale, può essere dichiarato fallito decorre dall’iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese. Ciò perché solo da tale momento la cessazione dell’attività d’impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità, quindi, per l’imprenditore di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività. Di conseguenza, a nulla rileva, nei confronti dei terzi, il diverso momento in cui la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata presso il registro delle imprese. Il dies ad quem del termine annuale va individuato, difatti, nella data della pubblicazione della sentenza di fallimento e non in quella della sua iscrizione nel registro delle imprese. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 930 del 14 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il reclamo proposto da una società a responsabilità limitata in liquidazione a fronte del provvedimento con cui ne è stato dichiarato il fallimento. Respinte le obiezioni sollevate dalla società, obiezioni secondo cui il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese non decorre dalla data dell’iscrizione della formalità bensì da quella di presentazione della relativa richiesta.

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