Domanda di concordato preventivo post 15 luglio 2022: si applica il Codice della crisi d’impresa

Irrilevante il fatto che per la stessa situazione di azienda in difficoltà sia pendente un precedente procedimento pre-fallimentare

Domanda di concordato preventivo post 15 luglio 2022: si applica il Codice della crisi d’impresa

Se la domanda di concordato preventivo è stata depositata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, allora è regolata da quest’ultima disciplina normativa. E ciò vale, precisano i giudici, anche nell’ipotesi in cui sia pendente un procedimento pre-fallimentare iniziato in data anteriore al 15 luglio 2022, cioè in data anteriore all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa: di conseguenza, tale procedimento pre-fallimentare deve essere riunito alla successiva domanda di concordato. I giudici, chiamati a prendere in esame una domanda di concordato preventivo depositata a distanza di tempo da un precedente procedimento pre-fallimentare e in epoca successiva all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, pongono in evidenza il rapporto tra concordato preventivo e fallimento, rapporto inteso in termini non di pregiudizialità tecnica, bensì di mero coordinamento tra i due procedimenti, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue immediatamente all’eventuale esito negativo della pronuncia sul concordato, non rimanendo esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione del detto esito negativo del concordato preventivo. In particolare, è stato precisato, aggiungono i giudici, che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità – eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato – e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che in questo senso va interpretata l’unitarietà del procedimento per dichiarazione di fallimento cui segua il deposito di una domanda di concordato preventivo. Nel caso preso in esame, quindi, la domanda di concordato preventivo presentata dopo il 14 luglio del 2022 non può che seguire la disciplina in vigore del Codice della crisi d’impresa, e va tenuto presente che non è dubitabile che le domande attinenti alla risoluzione della medesima crisi di impresa, che apparentemente ricadano sotto normative intertemporali diverse e incompatibili, debbano essere trattate facendo riferimento a un’unica disciplina. Pertanto, presentata una domanda di concordato preventivo sottoposta alla disciplina Codice della crisi d’impresa, è il procedimento pre-fallimentare che, divenuto recessivo, va riunito alla domanda di concordato preventivo. (Decreto del 22 dicembre 2022 del Tribunale di Catania)

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