Domanda di insinuazione allo stato passivo: scatta l’interruzione della prescrizione del credito

Effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, e che possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis

Domanda di insinuazione allo stato passivo: scatta l’interruzione della prescrizione del credito

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, e tali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 2685 del 4 febbraio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la questione riguardante l’efficacia extra-concorsuale della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento nei confronti del debitore dichiarato fallito (una volta tornato in bonis), ai fini sia dell’interruzione della prescrizione, sia dell’efficacia permanente della sospensione del decorso della prescrizione stessa sino alla data di chiusura della procedura concorsuale. In gioco l’interesse del creditore alla conservazione degli effetti permanenti conseguenti alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, generatisi all’interno della procedura concorsuale e invocati successivamente nei confronti del debitore tornato in bonis. Per i giudici non ci sono dubbi: la domanda di ammissione allo stato passivo produce l’effetto interruttivo della prescrizione per il creditore nei confronti della massa, ma anche la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale con effetti permanenti all’interno della procedura concorsuale. Alla conservazione degli effetti della domanda di ammissione allo stato passiva fa pendant la norma che prevede che i creditori, con la chiusura del fallimento, riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi. La chiusura del fallimento non può, difatti, considerarsi causa di estinzione dei crediti insoddisfatti (salva l’esdebitazione), bensì evento che fa venir meno l’improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli eventuali beni acquisiti all’attivo del fallimento e non liquidati dalla curatela, ovvero appresi dal debitore successivamente alla chiusura della procedura. Con la chiusura del fallimento si verifica, pertanto, sia la perdita degli effetti protettivi ai fini della prescrizione prodottisi con la domanda di ammissione al passivo, sia il riacquisto da parte dei creditori delle azioni esecutive individuali. Di conseguenza, la sospensione del decorso della prescrizione appare legata anche al divieto di azioni esecutive individuali. Se durante il procedimento concorsuale il creditore non vede decorrere la prescrizione, ciò è dovuto anche al fatto che egli non può agire nei confronti del debitore e non può, di conseguenza, ritenersi pregiudicato dalla durata della procedura concorsuale, pendente la quale (salve le eccezioni di legge) non può procedere individualmente sul patrimonio del debitore. Di questo effetto interruttivo-sospensivo il creditore ne beneficia nei confronti del debitore dichiarato fallito, una volta che quest’ultimo torni in bonis. È questo il senso del ‘riacquisto’ delle azioni esecutive nei confronti del debitore, azioni che il creditore ha fatto valere ai fini del concorso, per effetto della proposizione della domanda giudiziale di ammissione allo stato passivo (pur non potendole esercitare individualmente), i cui effetti si sono conservati con efficacia permanente sino alla chiusura della procedura. Se il creditore ha conservato i propri diritti di credito durante la procedura anche ai fini prescrizionali (salvo il divieto di azioni esecutive), la possibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore non può che accompagnarsi alla conservazione dell’effetto sospensivo della prescrizione, invalso durante la pendenza della procedura concorsuale e non oltre la sua chiusura, con la ripresa in esito alla chiusura di un nuovo periodo prescrizionale.

News più recenti

Mostra di più...