Elettrocardiogramma preoccupante: colpevole il medico che rilascia il certificato di idoneità agonistica
Colpevole di omicidio colposo il medico che ha rilasciato il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, nonostante un elettrocardiogramma preoccupante, a un ciclista morto successivamente per un arresto cardiaco improvviso nel corso di attività sportiva

Per i giudici non ci sono dubbi: sono emersi tutti gli elementi utili a dimostrare come la morte del ciclista sia conseguita eziologicamente alla condotta colposa del medico. In particolare, viene posto in evidenza che già il primo elettrocardiogramma effettuato sul ciclista si era dimostrato indicativo di un'ischemia miocardica infero-laterale con test positivo per ischemia miocardica inducibile e che il successivo elettrocardiogramma aveva mostrato dati indicativi di un peggioramento nel corso dell'ultimo anno. A fronte di elementi diagnostici indicativi con certezza di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, il medico avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare, per ben due anni, al ciclista il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, essendo emerso il sospetto della sussistenza di una cardiopatia ischemica per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali maggiormente specifici rispetto ad un semplice ecocardiogramma. Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa del medico e il decesso del ciclista, a fronte di un tracciato patologico dell’elettrocardiogramma, se il medico non avesse rilasciato il certificato di idoneità alla pratica agonistica del ciclismo e avesse indirizzato il paziente ad una completa valutazione cardiologica, in modo da prevenire future aritmie, l’omesso riconoscimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica avrebbe indotto il ciclista a non proseguire gli allenamenti intensi in bicicletta e a rinunciare alle competizioni. (Sentenza 20943 del 17 maggio 2023 della Cassazione)