Ente locale in dissesto: legittima la mera sospensione del pagamento degli interessi

Possibile per i creditori richiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto

Ente locale in dissesto: legittima la mera sospensione del pagamento degli interessi

Legittima la norma che prevede la mera sospensione del pagamento degli interessi da parte dell’ente locale che è sottoposto a una procedura di dissesto. Ciò significa che non può essere escluso il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Questa la posizione assunta dalla Corte Costituzionale a fronte dei dubbi sollevati dal Consiglio di Stato. Per i giudici della Consulta le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali sono espressive di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale. I giudici sottolineano poi che un Comune, nell’assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare adeguata considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l’indicazione delle risorse effettivamente disponibili, a garanzia di una sana gestione finanziaria. Inoltre, in pendenza della procedura di dissesto, dovrebbe apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell’equilibrio finanziario. I giudici osservano infine che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. E peraltro l’esposizione debitoria per interessi passivi derivanti dal ritardato pagamento assume particolare rilievo anche per lo specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. (Sentenza 219 del 24 ottobre 2022 della Corte Costituzionale)

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