Errore nell’idea e nella concretizzazione dell’opera: il professionista deve risarcire i costi relativi alla realizzazione e all’eliminazione dell’opera
Esclusi, invece, i costi necessari per l’esecuzione, finalmente a regola d’arte, dell’opera

Il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e nella realizzazione di un’opera, con la conseguenza che ne sia necessario il rifacimento ex novo, consiste nei costi sopportati per la realizzazione dell’opera stessa e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d’arte. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un professionista da una società che lamentava gravi inadempimenti nella progettazione e nella realizzazione di un impianto di riscaldamento presente in un proprio immobile destinato ad uso industriale. I giudici riconoscono alla società un adeguato ristoro economico, ma precisano che la società sarebbe stata tenuta ab initio (e sarà, comunque, tenuta) a sopportare un certo costo per il conseguimento di un impianto di riscaldamento confacente alle esigenze del suo stabilimento industriale, costituendo, quindi, per essa un danno, in senso proprio, solo i maggiori costi che ha dovuto sopportare per la progettazione ed esecuzione, prima, e dovrà sopportare, poi, per l’eliminazione dell’errato intervento ascrivibile alla condotta del professionista, ma non certo la spesa che avrebbe, comunque, dovuto sostenere per garantirsi la utilitas avuta di mira, ovvero un impianto di riscaldamento confacente alle caratteristiche del suo stabilimento industriale. (Ordinanza 33537 del 15 novembre 2022 della Corte di Cassazione)