Esecuzione presso terzi: impignorabili i fondi europei
I giudici ribadiscono che le somme stanziate in ambito comunitario e destinate a una società non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari

In materia di esecuzione presso terzi è rilevabile d’ufficio l’impignorabilità dei fondi europei. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il procedimento avente ad oggetto il sequestro presso terzi – un assessorato regionale – notificato da una srl in liquidazione al soggetto debitore, cioè una società agricola. Per i giudici non ci sono dubbi: non sono pignorabili i fondi europei. Ciò alla luce della normativa, risalente al 2005, che preclude a monte la pignorabilità del credito relativo ai fondi europei, a differenza della sua inesigibilità che, invece, non osta alla sequestrabilità e alla pignorabilità in vista della futura assegnazione, ma vale solo a condizionarla. Decisivo il richiamo al principio secondo cui le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, e la cui erogazione sia affidata agi organismi pagatori riconosciuti a livello comunitario, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi. Unica eccezione possibile per il recupero, da parte degli organismi pagatori, di pagamenti indebiti di tali provvidenze. (Ordinanza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Palermo)