Evasore colpevole in ambito civile e deve risarcire lo Stato
Il danno causato dall’evasione fiscale non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale

Colpevole anche a livello civile il contribuente che con l’evasione fiscale ha arrecato danno all’erario. Consequenziale, quindi, il suo obbligo di provvedere ad adeguato ristoro economico nei confronti dello Stato. In premessa, i giudici chiariscono che ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che il danneggiato dimostri la colpa e il nesso causale, mentre è sufficiente che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile. Poi viene precisato che il danno civile all’immagine della pubblica amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all’amministrazione stessa, ed è risarcibile in ambo i casi. E in questa ottica si colloca il danno causato dall’evasione fiscale, danno che, allorché l’evasione integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest’ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell’erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale. Inoltre, il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell’erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l’erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione. (Sentenza 29862 del 12 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)