Fallimento del debitore ceduto: il cessionario deve dare la prova del credito e della relativa anteriorità rispetto al fallimento

Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto

Fallimento del debitore ceduto: il cessionario deve dare la prova del credito e della relativa anteriorità rispetto al fallimento

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento - e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, potendo quest’ultimo essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento. Ne sono testimonianza le disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare, restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. (Ordinanza 22544 del 26 luglio 2023 della Cassazione)

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