Fastidi reciproci tra uomo e donna: vacilla il reato di molestia

In generale, non è configurabile il reato di molestie private allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla petulanza o da altro biasimevole motivo che permea l’elemento oggettivo del reato

Fastidi reciproci tra uomo e donna: vacilla il reato di molestia

Escluso il reato di molestia privata se vi è stata tra le due persone coinvolte una reciprocità, anche remota, di fastidi.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 14016 del 17 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra ex suocero ed ex nuora.
Necessario un nuovo processo, ma, alla luce delle valutazioni compiute in Cassazione, pare alleggerirsi la posizione dell’uomo, finito sotto processo per molestie a causa delle accuse mosse nei suoi confronti dalla donna.
Scenario della vicenda è la provincia di Taranto. Protagonisti un uomo e una donna, legati da un legame familiare oramai interrottosi, essendo lei l’ex nuora di lui, e, soprattutto, da una vecchia ruggine.
A finire sotto accusa è l’uomo. A quest’ultimo viene addebitato di avere volutamente arrecato fastidio all’ex nuora, da un lato attraverso un lucchetto e il proprio cane e dall’altro parcheggiando in malo modo la propria vettura.
Il quadro probatorio, basato soprattutto sulle dichiarazioni della donna, viene ritenuto solido dai giudici di merito, i quali, quindi, condannano l’uomo per le molestie perpetrate nei confronti dell’ex nuora.
Questa decisione viene contestata dall’avvocato dell’uomo. In particolare, il legale osserva in Cassazione che non si è tenuta in debita considerazione la reciprocità delle condotte, reciprocità che avrebbe dovuto portare alla esclusione del reato.
Ebbene, questa considerazione è solida, secondo i giudici di terzo grado, e idonea a porre in dubbio la condanna emessa in Tribunale, soprattutto perché, a fronte dei racconti fatti dalla donna, è emersa una sentenza di non doversi procedere a seguito di oblazione, proprio per il reato di molestie, emessa nei confronti della donna, imputata per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per petulanza o altro biasimevole motivo, con il mezzo del telefono, nonché nelle aree comuni condominiali, quindi in luogo aperto al pubblico, molestato e recato disturbo per oltre cinque anni all’ex suocero.
Si tratta di un elemento non secondario, poiché certifica l’esistenza, a parti invertite, di comportamenti molesti, del tutto speculari a quelli contestati all’uomo, da parte della donna verso l’ex suocero, peraltro nel medesimo complesso condominiale e nell’arco di un periodo di tempo persino più ampio rispetto a quello, pari ad un anno, relativo alle condotte dell’uomo.
Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati di Cassazione precisano che ai fini della invocata, dalla difesa, reciprocità delle molestie, non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse.
Tirando le somme, in Tribunale sarà d’uopo rivalutare la posizione dell’uomo, tenendo conto del principio, fissato dai giudici di Cassazione, secondo cui non è configurabile il reato di molestie private allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla petulanza o da altro biasimevole motivo che permea l’elemento oggettivo del reato.

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