Fecondazione assistita e atto di nascita

Può essere formato atto di nascita di un bambino nato in Italia con l’applicazione diretta del diritto straniero?

Fecondazione assistita e atto di nascita

La vicenda riguarda l'impugnazione di un provvedimento con cui l'Ufficiale di stato civile di un Comune toscano aveva opposto il rifiuto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale da parte di una madre c.d. intenzionale ed alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita del minore nato da PMA. Tale riconoscimento sarebbe, secondo l'amministrazione, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 250 c.c., norma che fa riferimento, come soggetto legittimato a riconoscere, a un genitore di sesso maschile e a uno di sesso femminile. Non risultava poi alcuna richiesta di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero trattandosi di un atto di nascita di minore, in possesso della cittadinanza americana, nato in Italia da una donna cittadina americana, a seguito di concepimento tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita, avvenuto negli USA, con il consenso prestato dalla genitrice intenzionale che, con la prima, aveva ivi contratto matrimonio.  Secondo i giudici, quindi, chiamati a decidere del caso concreto, nel registro di stato civile non può essere indicato il nome della genitrice c.d. intenzionale italiana del minore nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a cui era ricorsa la madre biologica straniera. Trattandosi della formazione di un atto di nascita richiesto all'Ufficiale di stato civile italiano, infatti, la legislazione applicabile doveva essere esclusivamente quella nazionale, previa necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua la dichiarazione, della condizione di paternità o maternità risultante dalle formule approvate con D.M. del 5 aprile 2002 (Cass. civ, sez. I, ord., 8 gennaio 2024, n. 511)

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