Figlia va a vivere col padre: revocato l’assegno alla madre

Possibile però confermare il versamento mensile, da parte dell’uomo, sul conto dedicato alla ragazza

Figlia va a vivere col padre: revocato l’assegno alla madre

Accolta la tesi portata avanti dalla madre della ragazza e mirata a vedere confermato l’obbligo dell’ex marito, obbligo messo per iscritto nell’accordo tra loro siglato e poi recepito nella sentenza di divorzio, di versare ogni mese 10.000 euro su un conto dedicato alla figlia fino a quando quest’ultima non raggiungerà i 25 anni. I giudici ritengono di confermare solo in parte la revoca del contributo economico posto a carico dell’uomo in favore della figlia. Entrando nei dettagli della vicenda, la donna non ha più alcun diritto a percepire dall’ex marito Accolta, quindi, la tesi portata avanti dalla madre della ragazza e mirata a vedere confermato l’obbligo dell’ex marito, obbligo messo per iscritto nell’accordo tra loro siglato e poi recepito nella sentenza di divorzio, di versare ogni mese 10.000 euro su un conto dedicato alla figlia fino a quando quest’ultima non raggiungerà i 25 anni. I giudici ritengono di confermare solo in parte la revoca del contributo economico posto a carico dell’uomo in favore della figlia. Entrando nei dettagli della vicenda, la donna non ha più alcun diritto a percepire dall’ex marito 20.000 euro ogni mese per il mantenimento della figlia, visto e considerato che la ragazza si è trasferita a casa del padre. Allo stesso tempo, però, è illogico, secondo i giudici e come sostenuto dalla donna, mettere in discussione il versamento mensile sul conto intestato alla ragazza. Su questa tematica, difatti, viene osservato che la richiesta di modifica del contributo al mantenimento della figlia non era conseguita al mutamento delle condizioni economiche dei due ex coniugi bensì alla diversa collocazione della ragazza, e che l’accordo di versare l’importo di 10.000 euro, fino al raggiungimento dei 25 anni di età della ragazza, su un conto dedicato a lei intestato costituiva pattuizione che non poteva essere modificata o revocata in ragione del mutamento del collocamento della minore, trattandosi di obbligazione insensibile a tale evento. (Ordinanza 18785 del 4 luglio 2023 della Cassazione)

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