Rimesso in discussione il mantenimento di un padre verso la figlia. I giudici suggeriscono di fare ricorso agli strumenti di sostegno al reddito
Se il figlio – ampiamente maggiorenne – non riesce a trovare un lavoro stabile, spendendo il proprio titolo di studio, non può pensare di contare per sempre sul sostegno economico del padre. Egli non deve continuare a fare affidamento sul mantenimento da parte del genitore, bensì può puntare su misure sociali di sostegno al reddito, come, ad esempio, l’indennità di disoccupazione o il reddito di cittadinanza. Applicando questa ottica i giudici hanno rimesso in discussione il mantenimento paterno – quantificato in 300 euro mensili – riconosciuto a una ragazza, che viaggia verso i 40 anni di età e ha a disposizione il titolo di estetista da spendere nel mercato del lavoro. L’uomo – pensionato – ha contestato l’obbligo di sostenere ancora la figlia. E i giudici hanno chiarito che se il figlio ha, come nella vicenda in esame, ampiamente superato la maggiore età, e non ha reperito, spendendo il proprio titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile, o tale da garantirgli una remunerazione che lo renda autosufficiente economicamente, allora, egli deve fare affidamento non sul genitore ma su strumenti finalizzati a dare sostegno al reddito. (Ordinanza 38336 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)