Finanziamento in ritardo alla società: niente risarcimento

Prive di fondamento le contestazioni mosse da una società a una Regione e ad un istituto di credito

Finanziamento in ritardo alla società: niente risarcimento

Niente risarcimento alla società che ha ricevuto in ritardo le tranches del finanziamento richiesto, ai sensi di una specifica legge regionale, per la realizzazione di un mobilificio. Inutile l’azione giudiziaria proposta nei confronti non solo della Regione ma anche dell’istituto di credito che aveva il compito di occuparsi della erogazione del finanziamento. Secondo la società, la Regione aveva erogato le rate del finanziamento con notevole ritardo rispetto alle scadenze prescritte, causando un rallentamento dei lavori e costringendola a ricorrere a forme alternative di finanziamento, e i ritardi avevano toccato anche il contributo in conto gestione, destinato a sostenere lo ‘start up’ della società, garantendole il capitale necessario per l’avvio dell’attività. E, sempre secondo la società, in conseguenza della mancata erogazione delle rate del finanziamento nei termini stabiliti, essa aveva deciso di interrompere il progetto, comunicando la rinunzia al finanziamento e aveva perciò subito un danno, riconducibile alla condotta della Regione e della banca, posto che, da un lato, aveva inutilmente investito ingenti somme, pari a 700.000 euro, e, dall’altro, si trovava ad avere un impianto del tutto inutile e a dover far fronte alle richieste dei creditori. Per i giudici, invece, il ritardo nell’erogazione del finanziamento non è imputabile alla Regione o all’istituto di credito, ma piuttosto alla condotta della società, la quale, solo a distanza di due anni rispetto alla data concessa per la conclusione del programma di investimento, aveva effettuato la comunicazione e richiesto il pagamento, con conseguente necessità per l’amministrazione regionale di attivare le procedure di riassegnazione delle somme. Inoltre, la corresponsione del contributo di gestione era, nella previsione legislativa, subordinata all’effettivo inizio dell’attività, cosicché, in difetto di prova di tale circostanza, non poteva dirsi sussistente il diritto di ottenere il contributo. (Ordinanza 34394 del 23 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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