Fornitura di luce e gas interrotta illegittimamente: lesione morale per la famiglia

Censurabile l’operato del fornitore, che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione senza aver previamente messo in mora il titolare dell’utenza con annessa diffida ad adempiere e che poi non si è attivato prontamente per il ripristino della fornitura

Fornitura di luce e gas interrotta illegittimamente: lesione morale per la famiglia

Risarcimento sacrosanto per il danno morale subito da una famiglia ritrovatasi, all’improvviso, senza luce e gas dentro casa, e ciò a seguito della decisione del fornitore, che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione senza aver previamente messo in mora il titolare dell’utenza con annessa diffida ad adempiere e che poi non si è attivato prontamente per il ripristino della fornitura.
Questo il principio tratto dai giudici (ordinanza numero 6518 dell’11 marzo 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla disavventura vissuta, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, da una famiglia lombarda.
Per i giudici la lettura dei fatti è semplice: il fornitore va ritenuto responsabile dei danni non patrimoniali derivanti al nucleo familiare dalla prolungata impossibilità di fruire in modo completo ed appropriato della propria abitazione, configurandosi così una lesione di diritti costituzionalmente garantiti inerenti il sereno svolgimento della vita personale e familiare.
Ricostruita la vicenda, il fornitore non ha dato prova di avere espletato idonea attività perché venisse prontamente riattivato il servizio né tantomeno ha dato prova della legittimità della sospensione della fornitura. Su questo fronte, difatti, il fornitore non ha dimostrato di avere, prima del distacco della fornitura, inviato al titolare dell’utenza la diffida ad adempiere, con contestuale messa in mora, e ciò in difetto di prova della spedizione e della ricezione della raccomandata da parte del destinatario in tempo utile per evitare il preannunciato distacco delle utenze e per una valida, preventiva, messa in mora, avendo l’utente opposto di averla ricevuta soltanto quando i quindici giorni concessigli per sanare la morosità erano ormai decorsi.
A fronte di tale quadro, sono palesi, secondo i giudici, le ripercussioni subite all’epoca dal nucleo familiare del titolare dell’utenza, poiché l’avvenuta sospensione della erogazione di energia energetica e di gas, pacificamente protrattasi per ben ventitré giorni, ha impedito ai componenti del nucleo familiare (due adulti e tre bambini in tenera età, di cui uno neonato) di fruire in modo completo ed appropriato della propria abitazione, con necessità di riorganizzare la propria vita quotidiana. E tale situazione ha comportato una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, inerenti il sereno svolgimento della vita personale e familiare ed il mantenimento del proprio stato di salute.
Lampante, quindi, una modificazione peggiorativa del diritto al rispetto della vita privata e familiare, con annesso diritto ad un adeguato ristoro economico.

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