Fugge dopo aver investito un pedone: dubbi sulla legittimità della pena minima fissata in tre anni di reclusione
Toccherà alla Corte Costituzionale fare chiarezza sulla validità di quanto previsto dalla norma del Codice Penale

Palla alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità della norma del Codice Penale che prevede una pena minima e fissa di tre anni di reclusione per il conducente che si dà alla fuga dopo avere arrecato lesioni personali stradali ad altre persone. A sollevare dubbi sulla correttezza del trattamento sanzionatorio fissato dal Codice Penale sono i giudici del Tribunale di Milano, i quali ritengono che la norma in oggetto sia in contrasto con i canoni di eguaglianza, personalità, proporzionalità e finalità rieducativa della pena. Nel caso preso in esame, in conseguenza della violazione di più regole cautelari, il conducente di un veicolo a motore non è riuscito ad evitare la collisione con un pedone in transito sull’attraversamento pedonale, procurandogli lesioni personali gravi, con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto con patente sospesa e di essersi dato alla fuga, per giunta non ottemperando all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita. I giudici chiamati a decidere sul trattamento sanzionatorio per il conducente hanno constatato che la determinazione della pena base è vincolata alla misura fissa di tre anni, e hanno osservato come la previsione di un trattamento sanzionatorio fisso si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, personalità e proporzionalità della pena, altresì collidendo con la relativa finalità rieducativa e ciò in quanto impedisce al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto. (Ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di Milano)