Garanzia decaduta alla scadenza del contratto per le richieste di risarcimento avanzate in epoca successiva: clausola non vessatoria
Chiarimenti sulla clausola cosiddetta ‘claims made’ che è soggetta a giudizio di adeguatezza ai concreti interessi delle parti e di idoneità a realizzare la causa negoziale, onde impedire il preponderante trasferimento dell'alea sull'assicurato

La clausola ‘claims made’, che, facendo decadere la garanzia alla scadenza del contratto, esclude la tutela dell'assicurato per le richieste di risarcimento che gli pervengano oltre quel termine, non ha natura vessatoria ma, alla luce dei paletti fissati dal Codice Civile, è soggetta a giudizio di adeguatezza ai concreti interessi delle parti e di idoneità a realizzare la causa negoziale, onde impedire il preponderante trasferimento dell'alea sull'assicurato. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati, in particolare, a prendere in esame l’assicurazione della responsabilità sanitaria. Nello specifico, la norma, introdotta nel 20217, che per l'assicurazione della responsabilità sanitaria estende l'operatività del contratto ai dieci anni antecedenti la sua conclusione ed è derogabile solo in senso più favorevole all'assicurato, non è retroattiva ma costituisce un utile termine di paragone per valutare l'idoneità dei contratti anteriori a impedire il preponderante trasferimento dell'alea sul singolo assicurato. Nel caso loro sottoposto, comunque, i giudici hanno ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l'esercizio del diritto, una clausola ‘claims made’ stipulata prima dell'emanazione della legge del 2017, la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l'operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo. (Sentenza del 12 maggio 2023 della Corte d’appello di Bari)