Generi alimentari sottratti in un supermercato: condanna sacrosanta ed escluso lo stato di bisogno del ladro
Decisiva la constatazione che la persona ha prima consumato sul posto alcuni alimenti e poi ne ha sottratti altri da portar via

Impensabile ritenere non punibile la persona che prova a portare via da un supermercato generi alimentari per un valore pari a 70 euro se emerge che ella ha prima prelevato e consumato sul posto alimenti per un valore pari a 9 euro e successivamente ha proseguito la propria azione predatoria, appropriandosi di generi alimentari per un valore pari ad ulteriori 61 euro. I dettagli dell’episodio sono chiarissimi, quindi, secondo i giudici, e sufficienti ad escludere che la persona sotto processo per tentato furto di generi alimentari in un supermercato abbia agito preda di uno stato di necessità e di bisogno. Su questo fronte, difatti, viene sottolineato che, dopo aver consumato alimenti per il valore di 9 euro, provvedendo così alle necessità funzionali alla sopravvivenza, la donna asportò ulteriori generi alimentari per 70 euro: impossibile, a quel punto, precisano i giudici, parlare di necessità di provvedere ai bisogni primari. Per chiudere il cerchio, infine, viene precisato che il valore della merce sottratta, ben superiore, per quantità e qualità, alle primarie necessità, non può essere ritenuto certamente tenue e neppure modesto. (Sentenza 34931 del 21 settembre 2022 della Corte di Cassazione)