Il danno da fermo tecnico va provato: sufficiente la dimostrazione della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo

Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa, ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo

Il danno da fermo tecnico va provato: sufficiente la dimostrazione della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo

Va al riguardo precisato che il soggetto danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo, essendo peraltro tale dimostrazione sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, atteso che la considerazione della spesa sostenuta per il noleggio quale presuntivamente danno conseguente al fermo tecnico significa ammettere un danno non già in re ipsa bensì presunto. Dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato noleggia altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto riposa nella circostanza che il primo prescinde dalle conseguenze, ravvisandosi nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima. Ne consegue che ai fini del risarcimento del danno da fermo tecnico è necessaria la prova da parte del danneggiato non già delle ragioni deponenti per la necessità di servirsi dell’auto sostitutiva e dell’uso che ne abbia fatto, quanto bensì di aver effettivamente sopportato le spese necessarie per il relativo noleggio. (Ordinanza 27052 del 21 settembre 2023 della Cassazione)  

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