Il fallimento del debitore non determina l’inefficacia del decreto ingiuntivo in ballo

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza

Il fallimento del debitore non determina l’inefficacia del decreto ingiuntivo in ballo

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che il fallimento del debitore, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ipotesi alla quale deve essere a fortiori equiparata l’apertura della procedura concorsuale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della proposizione dell’opposizione), non determina l’inefficacia assoluta di quest’ultimo, ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato in bonis il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi. Al riguardo, secondo la normativa italiana, il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Difatti, non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento. (Sentenza 27346 del  26 settembre 2023 della Cassazione)  

News più recenti

Mostra di più...