Il lavoro stagionale costa al figlio maggiorenne il mantenimento paterno
La modestia del reddito percepito dal ragazzo non è sufficiente a metterne in discussione l’autosufficienza economica

Il figlio maggiorenne deve dire addio al mantenimento paterno anche se il reddito da lui percepito è modesto, essendo frutto dello svolgimento di una attività lavorativa stagionale. Questo dettaglio non è sufficiente a mettere in discussione la sua autosufficienza economica, chiariscono i giudici. A completare il quadro, però, i giudici pongono in evidenza un altro dettaglio rilevante, ossia la mancanza di specifiche prove in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all'impegno da lui profuso nella ricerca di un'occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni, anche alla luce dell'età da lui ormai raggiunta e del presumibile completamento del suo percorso formativo. Queste considerazioni sono poggiate, chiariscono i giudici, anche sul principio secondo cui l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Ordinanza 3769 dell’8 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)