Il risultato sul campo fa sorridere sempre lo scommettitore
Ciò che invece non assume alcuna rilevanza, ai fini delle scommesse, è l’eventuale modificazione successiva dell’esito maturato sul campo

Va risarcito lo scommettitore che si è visto negare la vincita prevista a causa della modificazione a posteriori del risultato maturato sul campo a conclusione della partita. I giudici ribadiscono che l’esito dell’avvenimento sportivo – rilevante ai fini delle scommesse – è necessariamente quello che si realizza sul campo di gara, e di cui l’Amministrazione dei Monopoli è tenuta ad acquisire la corretta cognizione, attraverso le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori dell’evento o il proprio diretto impegno istruttorio. Ciò che invece non assume alcuna rilevanza, ai fini delle scommesse, è l’eventuale modificazione successiva dell’esito maturato sul campo – per ragioni legate alla successiva applicazione di sanzioni sportive incidenti sul risultato dell’evento, ad esempio –, mentre nulla impedisce che – fermo (e immodificabile, ai fini delle scommesse) l’esito maturato sul campo – l’amministrazione, cui compete l’acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa, possa (e, talora, debba) inoltrare agli enti concessionari delle scommesse le opportune rettifiche al fine di armonizzare le certificazioni rilevanti ai fini delle scommesse agli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa. (Sentenza 1635 del 19 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)