Il sindaco è responsabile per lo scarico di acque reflue in mare
L’impianto di depurazione delle acque reflue è affidato a un gestore terzo, ma il sindaco è comunque responsabile anche per lo scarico avvenuto prima della sua elezione.

Un sindaco del messinese veniva condannato per non aver evitato che le acque reflue provenienti da un impianto di depurazione comunale finissero in mare senza venire prima idoneamente depurate. Così facendo, le acque marine venivano inquinate. La contravvenzione ascritta al sindaco è quella prevista dall’art. 674 c.p., cioè il «getto pericoloso di cose».
La natura della contravvenzione è quella di reato di pericolo che si realizza quando vi è l’astratta attitudine delle cose gettate o versate a produrre effetti dannosi. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, invece, è sufficiente la colpa che si ha ogni qual volta venga riscontrata l’attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione di cautele atte a impedire il verificarsi della situazione di pericolo.
Inoltre, perché sia integrato il reato di getto pericoloso di cose non occorre un effettivo danno alle persone, ma la sola attitudine a cagionare effetti dannosi, che si ha anche nel caso in cui vi sia uno scarico di acque molto tossiche e maleodoranti in un luogo pubblico.
Nel caso in esame, il sindaco affermava di essere stato eletto solo dopo che era avvenuto lo scarico delle acque inquinate in mare e che la gestione dell’impianto di depurazione comunale era affidato a un ente terzo.
Secondo la Cassazione, la responsabilità del sindaco deriva proprio dalla carica che ricopre quale soggetto apicale del comune. Infatti, in base alla normativa in tema di enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000), sono i dirigenti a dover dirigere gli uffici e i servizi in base alle norme e ai criteri che vengono individuati dagli statuti e dai regolamenti. Invece la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E gli organi di governo devono limitare il proprio controllo al corretto esercizio della funzione di programmazione generale. Rimane, quindi, esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni che derivano da problemi di ordine tecnico-operativo riguardanti difficoltà di ordinaria amministrazione, ma anche l’operato del personale dipendente, competenza del dirigente amministrativo di settore. In capo al sindaco, figura apicale del comune, quindi rimane il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate nonché il dovere di attivarsi quando abbia notizia di situazioni che rechino nocumento alla salute delle persone o all’integrità dell’ambiente. (Cass. pen., sez. III, ud. 20 ottobre 2023 (dep. 12 gennaio 2024), n. 1451).