Illecito il negozio che attribuisce una posizione di vantaggio ad uno dei partecipanti

Il negozio concluso per attribuire una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti a una futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio desumibile dalla legge fallimentare, di necessaria garanzia dell'uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti a una gara volta alla liquidazione di un bene nell’ambito di una procedura concorsuale

Illecito il negozio che attribuisce una posizione di vantaggio ad uno dei partecipanti

Chiunque ha interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione di tale principio fondante le procedure competitive di liquidazione dell’attivo concorsuale, domandando la sospensione delle operazioni di vendita, alla luce della legge fallimentare. In particolare, la normativa prevede due distinte evenienze: l’una riguardante la possibilità di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi; l’altra concernente la possibilità di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Il contenuto letterale della norma dimostra che la prima ipotesi, di portata più ampia della seconda, delinea un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, evenienza in cui rientra, di certo, il rilievo di ogni vizio di legittimità, per violazione delle norme di ordine pubblico economico appena richiamate, che infici il procedimento di vendita dei beni rientranti nell’attivo fallimentare. La seconda ipotesi riguarda, invece, il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita, in ragione di una valutazione di inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto, avuto riguardo ai valori di mercato in un determinato ambito geografico, all'epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata. La questione della legittimità dell’aggiudicazione per violazione delle norme imperative che presiedono lo svolgimento della procedura competitiva non comporta una valutazione (tecnica ed economica) dell’adeguatezza del prezzo di aggiudicazione, ma un apprezzamento della legalità della gara (che può semmai avere, quale conseguenza, anche l’individuazione di un prezzo incongruo). Va perciò escluso che, in linea generale, il potere di sospensione sia esercitabile solo per ragioni riconnesse all’entità del prezzo di aggiudicazione. Infine, il potere di sospensione delle operazioni di vendita deve essere inteso come esercitabile durante l’intero corso della fase della vendita, che ha inizio dopo l'emissione del provvedimento con cui sono stabilite la data e le modalità della vendita e si conclude con l'atto di trasferimento che fa seguito all’aggiudicazione. Ciò non solo per generali ragioni di coerenza di sistema, tenuto conto di quanto previsto in materia di esecuzione individuale, ma anche perché deve essere riconosciuto al giudice delegato, fino alla conclusione della fase della vendita, il potere di porre rimedio, attraverso la sospensione, a ogni effetto derivante dall'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza che presiedono lo svolgimento della gara (la cui violazione comporta l'alterazione dello sviluppo della procedura e si traduce in un’illegittimità dell'aggiudicazione, che determina a sua volta l'invalidità derivata dell'atto conclusivo del procedimento di vendita). La normativa stabilisce che il potere di sospensione va esercitato previo parere del comitato dei creditori. E, in mancanza di alcuna ulteriore indicazione, si deve ritenere che la disposizione preveda l’acquisizione di un atto meramente consultivo, e non vincolante, al fine di offrire al giudice delegato valutazioni di merito o di opportunità. Questa limitata finalità e, soprattutto, la mancata previsione di alcuna conseguenza in termini di nullità in caso di assenza del parere impediscono di ritenere che il provvedimento di sospensione possa rimanere in qualche modo pregiudicato dall’omessa preventiva acquisizione del parere del comitato dei creditori. (Ordinanza 28365 del 10 ottobre 2023 della Cassazione)  

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