Imprenditore in crisi, possibile richiedere le misure protettive post domanda di concordato preventivo
I giudici sottolineano che per logica l’esigenza di ottenere misure protettive potrebbe sorgere solo in un momento successivo rispetto al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

Possibile per l’imprenditore in crisi presentare richiesta di misure protettive in epoca successiva all’avvenuto deposito della domanda di concordato preventivo. I giudici chiariscono che il ricorso alle misure protettive può essere richiesto anche successivamente all’iniziale deposito della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Ciò perché, viene sottolineato, la normativa si limita a richiamare la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, senza però escludere che essa possa essere anche successivamente integrata con una richiesta di misure protettive che sia iscrivibile nel Registro delle imprese. E in questa ottica non può essere trascurata la logica considerazione che, annotano i giudici, l’esigenza di ottenere misure protettive potrebbe sorgere solo in un momento successivo rispetto al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. Ragionando diversamente, invece, cioè ipotizzando la possibilità di avanzare la richiesta di misure protettive unicamente in sede di primo atto di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, si finirebbe col costringere il debitore ad anticipare la richiesta rispetto all’effettiva insorgenza dell’esigenza protettiva e a consumare parte del periodo di protezione nonostante non ne abbia necessità, rischiando, in tal modo, di non avere poi sufficiente copertura protettiva sino all’eventuale omologazione del concordato, solo perché gli verrebbe preclusa la possibilità di avanzare tale richiesta in un momento successivo, così frustrando la ratio della normativa che è quella, all’opposto, di circoscrivere temporalmente le misure protettive al minimo ritenuto indispensabile sia dal debitore che dal Tribunale. (Decreto del 4 novembre 2022 del Tribunale di Roma)