Improcedibilità dell'istanza

Necessaria è la valutazione della desistenza dell’unico creditore

Improcedibilità dell'istanza

Ai fini dell'esclusione dell'improcedibilità dell'istanza di fallimento è necessario valutare con attenzione la condotta dell'unico creditore istante che desista dalla domanda. Nello specifico, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: la prima comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, e quindi la revoca della stessa, se il pagamento risulti effettuato in epoca antecedente, con atto avente data certa, mentre la seconda, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che la desistenza del creditore, depositata soltanto in sede di reclamo, pur traendo origine da un atto transattivo stipulato in data anteriore alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, non era accompagnata dalla prova dell'avvenuta estinzione del credito nella misura risultante dalla transazione, non essendo stato prodotto l'assegno con cui aveva avuto luogo il pagamento né documentata l'avvenuta negoziazione dello stesso, con atto avente data certa anteriore alla sentenza di fallimento. Logico, quindi, escludere l'idoneità della desistenza del creditore a determinare la dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di fallimento. (Ordinanza 24094 dell’8 agosto 2023 della Cassazione)

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