Inattendibile la ricostruzione della dinamica e non provato l’incidente: niente indennizzo

Significativa l’assenza di documentazione idonea, poiché non vi è stato l’intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, e, inoltre, non vi sono testimoni e non vi sono rappresentazioni fotografiche dei veicoli post incidente

Inattendibile la ricostruzione della dinamica e non provato l’incidente: niente indennizzo

Inutile l’azione giudiziaria mirata ad ottenere un indennizzo dalla compagnia assicurativa per un presunto incidente se non solo non è provata l’esatta dinamica del sinistro ma è, secondo i giudici, addirittura non provato il sinistro stesso. Respinte quindi le pretese avanzate da un motociclista nei confronti di un automobilista (e del proprietario del veicolo) e della compagnia assicurativa, pretese avanzate sostenendo che si era verificato un incidente stradale quando egli, alla guida della propria ‘due ruote’, era entrato in collisione con una vettura il cui conducente non aveva rispettato il segnale di ‘stop’. Per i giudici è palesemente inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo emerse plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto tra vettura e moto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando il motociclista era giunto in ospedale. Significativa poi, sempre secondo i giudici, anche l’assenza di documentazione idonea, poiché non vi era stato l’intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, e, inoltre, non vi erano testimoni e non vi erano rappresentazioni fotografiche dei veicoli post incidente. In sostanza, è non provata la esatta dinamica del sinistro, ma è anche non provato l’incidente. E ciò è decisivo poiché, solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato, può presumersi, in assenza di un attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che lo scontro sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. (Ordinanza 28662 del 3 ottobre 2022 della Cassazione)

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