Incendio di un bene: come valutare la responsabilità del custode

Sufficiente accertare che la res in custodia abbia ha avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salva la prova del caso fortuito

Incendio di un bene: come valutare la responsabilità del custode

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare che la res in custodia abbia ha avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salva la prova del caso fortuito.
E, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, ove sia accertato che un veicolo in custodia abbia alimentato, con accentuato dinamismo o anche solo consentendone la trasmissione, un incendio di veicoli propagatosi a catena, spetta al custode dimostrare che lo specifico eventus damni dedotto dal danneggiato non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita, ma è derivato da altri fattori, con la conseguenza che, in mancanza di una prova siffatta, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell’incendio.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 16177 del 25 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi diversi anni fa in provincia di Sondrio.
In sostanza, di notte, scoppiò un incendio in una autorimessa ove erano parcheggiati – in forza di un contratto di comodato – tre automezzi di una società operante nel settore del trasporto di merci per conto di terzi. Quella stessa autorimessa era però utilizzata anche da un’altra società, che vi aveva parcheggiato una motrice, di sua proprietà, regolarmente assicurata.
Una volta intervenuti per spegnere le fiamme, i Vigili del Fuoco segnalarono l’impossibilità di individuare un punto di origine dell’incendio ed alcune anomalie che ne evocavano l’origine dolosa.
Riflettori puntati, ovviamente, sulla responsabilità per i danni arrecati ai veicoli.
In premessa, va sottolineato che si è accertato in fatto che nell’incendio del capannone – ove erano ricoverati i veicoli – tutti i mezzi presenti furono avvinti dalle fiamme.
Ciò detto, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui, in caso di incendio, perché il custode della cosa andata a fuoco possa esonerarsi da responsabilità, grava su costui, ai fini della prova liberatoria, l’onere di indicare e provare il fortuito (comprensivo, nella sua accezione più lata e – se del caso – da intendersi almeno come descrittiva, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo), rimanendo, quindi, a suo carico la causa ignota. Allo stesso tempo, la res incendiata, per essere ritenuta causa di danno, idonea a determinare l’applicazione della responsabilità per danni da cose in custodia, non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo aver potuto contribuire concausalmente alla sua diffusione (in sostanza, semplicemente propagando l’incendio, sia pure altrove innescato) e, quindi, all’eventus damni. Andando più nel dettaglio, poi, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia contribuito concausalmente alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (che può essere costituita, oltre che da un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all’evento, assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che la sua allegazione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto e che la causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode.
Per quanto concerne, poi, il tema del concorso di cause, va richiamato il principio secondo cui, qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del ‘più probabile che non’. Pertanto, il giudice è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.
A fronte di tale quadro generale, viene censurato il pronunciamento d’Appello, laddove si son fatte, in definitiva, ricadere a svantaggio del danneggiato le incertezze probatorie sulla esatta dinamica dell’incendio, che pure si era indiscutibilmente quanto meno alimentato delle fiamme divampate da un mezzo, e non si è tenuto conto, da un lato, che la res incendiata non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo contribuire causalmente alla sua diffusione e, dall’altro, che la causa ignota resta a carico del custode. E tanto a maggior ragione in un contesto, quale un incendio di più cose contenute in un immobile anch’esso incendiato, di pacifica, ma necessariamente reciproca, interazione tra cosa danneggiata e cosa custodita (e altre cose oggetto di custodia da parte di altri). In questa ottica, quindi, per andare esente da responsabilità, essendo appunto provato un ruolo interattivo di tutte le cose coinvolte, occorre allora dimostrare che la cosa oggetto della propria custodia non ha avuto, in relazione alle peculiari circostanze del caso, alcun ruolo, nemmeno concausale, nella propagazione delle fiamme (ad esempio, perché ne è rimasta del tutto indenne oppure perché la cosa custodita abbia preso fuoco quando ormai la cosa del danneggiato era già stata del tutto distrutta dalle fiamme).
In aggiunta, poi, va tenuto presente che l’azione dolosa di terzi non può, di per sé sola, integrare il caso fortuito o elidere comunque il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, ove il custode non provi, per andare esente dalla sua oggettiva responsabilità, l’imprevenibilità e l’imprevedibilità, in base a una valutazione altrettanto oggettiva, dell’intervento del terzo sulla cosa custodita.

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