Incidente in strada per un artigiano: possibile presumere che la sua capacità di guadagno risulti ridotta in proiezione futura

La compromissione, riscontrata dal consulente tecnico d’ufficio, induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica

Incidente in strada per un artigiano: possibile presumere che la sua capacità di guadagno risulti ridotta in proiezione futura

A fronte delle ripercussioni subite dalla vittima di un incidente verificatosi in strada, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica, ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale- qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell’esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro. Proprio ragionando in questa ottica, i giudici hanno fatto chiarezza sul risarcimento del danno per i postumi invalidanti derivati a un artigiano dalle lesioni riportate, oltre quindici anni fa, mentre, alla guida del proprio motoveicolo, lungo le strade della Capitale, era rimasto vittima di un sinistro causato da una buca sul manto stradale, posta a ridosso di un chiusino di ferro. Nello specifico, i giudici hanno spiegato che, in difetto di adeguati elementi probatori sul punto - non avendo il danneggiato dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l'effettivo, documentabile, decremento subito -, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può essere liquidato, ma l'innegabile compromissione della capacita lavorativa, riscontrata dal consulente tecnico d’ufficio, induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale. (Ordinanza 22360 del 25 luglio 2023 della Cassazione)

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