Indennizzo per il furto del veicolo: non basta la denuncia penale

Inutile l’azione giudiziaria proposta da una società di noleggio di autoveicoli. La mera denuncia, in sede penale, di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati

Indennizzo per il furto del veicolo: non basta la denuncia penale

La mera denuncia penale relativa al furto di un veicolo non basta per ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa. Inutile l’azione giudiziaria proposta da una società di noleggio di autoveicoli. Respinta l’istanza mirata a costringere l’assicurazione a versare l’indennizzo previsto in caso di furto di veicoli. Irrilevante, secondo i giudici, il richiamo alla denuncia penale presentata dalla società. Il legale ha sottolineato che la società sua cliente ha agito dopo aver subito (e denunciato all’autorità competente) il furto di una vettura di sua proprietà e ha perciò chiesto il previsto pagamento dell’indennizzo assicurativo, e ha aggiunto poi che vi sono elementi probatori a sufficienza a legittimare la pretesa avanzata verso la compagnia assicurativa, ossia denuncia di furto, carta di circolazione e certificato di proprietà della vettura, fattura di acquisto del veicolo e connessa serie completa di chiavi. Questi elementi però non sono sufficienti, secondo i giudici. Ciò significa che la società deve dire addio all’indennizzo richiesto alla compagnia assicurativa. I magistrati ribadiscono, in premessa, che nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è proprio sull’assicurato che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. In questa ottica, però, la mera denuncia, in sede penale, di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati e a legittimare, perciò, la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia assicurativa. (Ordinanza 32637 del 7 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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