Irrilevante l’errore medico se le condizioni della paziente sono già gravi

Nessun risarcimento per i figli della donna morta anche a causa dell’errore dei medici nella prescrizione di un farmaco se si appura che il pur grave episodio non aveva determinato una nuova patologia o aggravato quelle preesistenti, che, tenuto conto dell’età della donna, di 76 anni, risultavano già da sole estremamente gravi

Irrilevante l’errore medico se le condizioni della paziente sono già gravi

Nello specifico, il decesso della anziana donna non può causalmente imputarsi alla condotta medica in discussione, dovendo correlarsi solo all’ictus cerebrale ischemico che ha costituito un evento indipendente dall’indebolimento della pompa del cuore. In sostanza, l’errore compiuto dai medici aveva semplicemente accelerato il decesso in forma lieve, stante la rilevanza dello stato anteriore della paziente, e, di certo, non aveva avuto, in termini causali, una preponderanza tale da giustificare da sola o in gran parte il decesso, quanto piuttosto in minima parte, con ciò riferendo l’incidenza dell’episodio alle condizioni generali della paziente e non al decesso, risultando l’indebolimento della funzionalità cardiaca - connesso all’erronea prescrizione medica - estraneo alla serie causale dello specifico evento (ictus cerebrale recidivato) che ha determinato la morte della donna. Per fare chiarezza, comunque, i giudici precisano che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendo ritenersi lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, di tutti gli eventi di danno che ne sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche dai suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, così, all’autonoma situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario. (Ordinanza 27455 del 27 settembre 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...