La contestazione del credito non serve ad escludere la legittimazione del creditore istante

Occorre che la contestazione sia delibata, per verificarne la consistenza

La contestazione del credito non serve ad escludere la legittimazione del creditore istante

A fronte di un credito emergente da un decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito, poi, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore e che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.

Inoltre, in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame.  E tra gli strumenti di conoscenza rientra senz’altro la relazione del curatore, relazione con cui si è dato conto delle risultanze di bilancio, nonché delle risultanze dello stato passivo esecutivo. (Ordinanza 27527 del 28 settembre 2023 della Cassazione)

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