La squadra del cuore fa gol e il tifoso lancia un fumogeno acceso in campo: legittimo il Daspo
A inchiodare il tifoso è anche un precedente analogo. Logico dedurne la pericolosità

Per cinque anni lontano dagli stadi il tifoso che festeggia il gol della squadra del cuore lanciando un fumogeno acceso sulla pista d’atletica che circonda il campo da gioco. Confermato il provvedimento adottato dalla Questura della Capitale nei confronti di un tifoso della Roma: evidente, anche secondo i giudici, la pericolosità manifestata dal supporter giallorosso. Su quest’ultimo punto i magistrati si soffermano per precisare che la condotta tenuta dall’uomo nel contesto dello stadio durante una partita è espressiva della sua pericolosità, a prescindere dagli effetti concreti ricollegabili al lancio del fumogeno. Questa valutazione è corroborata poi da un precedente specifico a carico del tifoso, gravato in passato da altro e analogo provvedimento inibitorio. Rispetto a tale profilo, idoneo a giustificare non solo il giudizio sulla pericolosità del tifoso ma anche la durata della prescrizione, occorre evidenziare che il precedente Daspo applicato al tifoso fu conseguenza di un’altra condotta inequivocabile: nello specifico, egli fu sorpreso, in trasferta, presso lo stadio mentre era in possesso di un candelotto fumogeno, tipo ‘torcia illuminante’. Inequivocabile la personalità dello pseudotifoso, dimostratosi incline, in occasione delle manifestazioni sportive, a tenere condotte non consentite perché pericolose. (Sentenza 37728 del 6 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)