Lacunosa domanda di concordato: nessun margine per porre rimedio all’errore
Decisiva l’ammissione della consapevolezza della lacunosità dell’attestazione inviata nel giorno della scadenza per il deposito della domanda e del piano concordatario

Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato, innanzitutto, un evidente profilo di inammissibilità della proposta concordataria presa in esame, alla luce di gravi lacune e carenze dell’attestazione resa a corredo. Su questo punto gli stessi legali della società hanno ammesso la consapevolezza della lacunosità dell’attestazione inviata a pochi giorni dalla fine di agosto, proprio nel giorno della scadenza per il deposito della domanda e del piano concordatario attestato, ma hanno chiamato in causa le estreme difficoltà di lavoro dell’attestatore nel periodo estivo, con l'azienda chiusa per ferie, e le non meno urgenti incombenze connesse alla redazione die due attestazioni speciali. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici hanno precisato che il termine previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’ può essere concesso soltanto per integrare quanto è stato prodotto ma non già per supplire ad una grave carenza iniziale di ciò che avrebbe dovuto essere depositato nel rispetto del termine perentorio assegnato dal ‘Codice della crisi d’impresa’. (Decreto del 15 settembre 2023 del Tribunale di Milano)