Ladro strappa l’etichetta magnetica adesiva dal bene rubato: è violenza sulle cose
Riconosciuta la violenza sulle cose se il ladro strappa dal bene rubato un’etichetta magnetica adesiva utilizzata come segnalatore d’allarme
Condanna definitiva per l’uomo finito sotto processo per il blitz messo a segno in un centro commerciale. Impossibile, secondo i giudici, mettere in discussione l’aggravante prevista in caso di violenza sulle cose, poiché l’azione compiuta nel caso specifico dal ladro e consistita nello strappare via dal bene sottratto un’etichetta magnetica adesiva è assimilabile alla condotta che si concretizza nella rimozione della placca antitaccheggio. Inutili le obiezioni difensive, poiché i giudici richiamano il principio secondo cui va riconosciuta l’aggravante della violenza sulle cose nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale, in quanto «tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res, che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione. Ciò significa che è indifferente che il dispositivo antitaccheggio sia costituito da una placca, da una etichetta magnetica o da altro strumento, posto che comunque la sua rimozione - che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica - comporta la compromissione della funzionalità e della integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare. (Sentenza 26242 del 16 giugno 2023 della Cassazione)