Lapilli e cenere vulcanica danneggiano la vettura: nessun addebito all’ente responsabile della strada
L’ente pubblico avrebbe dovuto invece, in ragione del fenomeno, chiudere al traffico l’autostrada?

Niente risarcimento per il proprietario della vettura che durante il tragitto in autostrada è stata danneggiata da lapilli e cenere di origine vulcanica. Impossibile ritenere colpevole l’ente pubblico regionale cui è affidata la costruzione e la manutenzione della strada. Inutile l’azione giudiziaria proposta dall’automobilista, il quale ha chiesto il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura dalla precipitazione, il giorno 20 aprile 2013 fra le ore 19 e le ore 20 circa, di ceneri e lapilli provenienti dal vulcano Etna (fenomeno definito parossismo dell’Etna) lungo l’autostrada Messina-Catania. Respinta la tesi, proposta dall’automobilista, secondo cui l’ente pubblico avrebbe dovuto, in ragione del fenomeno del parossismo, chiudere al traffico l’autostrada, ovvero chiedere ad altro ente di chiuderla, o avrebbe dovuto deviare il traffico verso percorsi liberi dalle precipitazioni vulcaniche o comunque avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo all’imbocco del tratto autostradale interessato in modo da consentire ai conducenti dei veicoli di optare per un altro percorso. (Ordinanza 24740 del 17 agosto 2023 della Cassazione)