Lascia auto e moto nel parcheggio di condominio altrui: legittima la condanna

Per i giudici non ci sono dubbi: compie una violazione di domicilio chi s'introduce senza autorizzazione nel parcheggio di un edificio e lo ‘occupa’ con vettura e moto

Per fare chiarezza, i magistrati tengono a ribadire che l’area di parcheggio è da ritenere a tutti gli effetti pertinenza del condominio e rientra quindi nel concetto di privata dimora tutelato dalla norma che sanziona il reato di violazione di domicilio e che non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario ma che si tratti di luogo non aperto al pubblico, ossia a chiunque, ovvero che si tratti di luogo che, come nel caso preso in esame, non sia accessibile a terze persone senza il consenso del titolare. E, alla luce del reato di violazione di domicilio, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terze persone senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. In chiusura, infine, arriva dai magistrati una ulteriore precisazione: i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza, a cui fa riferimento il reato di violazione di domicilio, ed è irrilevante, ai fini della sussistenza di tale reato, che le appartenenze siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni. Tirando le somme, compie una violazione di domicilio chi s'introduce, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell'edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di appartenenza dell'abitazione. (Sentenza 31700 del 20 luglio 2023 della Cassazione)

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