Le dichiarazioni delle parti non liberano il notaio dalle attività di controllo a lui affidate
In rilievo gli obblighi di protezione, consiglio e, a monte, informazione degli esiti delle verifiche catastali e proprietarie, obblighi che, se non adempiuti, ne certificano la responsabilità di fronte alla parte danneggiata

I giudici precisano ulteriormente che le attività di controllo sulla libertà del bene oggetto di una compravendita, attività che sine dubio costituiscono obbligo del notaio, finirebbero col non avere un reale concreto contenuto e tantomeno una qualche utilità, poiché, se fossero insufficienti o errate, non insorgerebbe alcuna sua responsabilità, in quanto ad esonerarlo ci sarebbe la dichiarazione delle parti. In tal modo, tuttavia, non si comprenderebbe la necessità del controllo del notaio su questi aspetti che ictu oculi sono tecnici e che pertanto le parti non possono qualificarsi idonee a verificare con la stessa efficiente perizia che compete a un notaio. E, concludono i giudici, proprio riguardo agli aspetti tecnici, il notaio deve assistere e consigliare attivamente chi gli ha conferito l’incarico per adempiere al proprio obbligo contrattuale. (Ordinanza 23718 del 3 agosto 2023 della Cassazione)