Legittima la revoca della patente anche se a due anni dalla violazione commessa dall’automobilista

La revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione -, non essendo imposti termini di decadenza, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori

Legittima la revoca della patente anche se a due anni dalla violazione commessa dall’automobilista

Legittimo revocare la patente, pur se due anni dopo la violazione commessa dall’automobilista. I giudici precisano che la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione -, non essendo imposti termini di decadenza, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori. I magistrati ricordano che il ‘Codice della strada’ dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, e in caso di violazione di tale disposizione è prevista una sanzione pecuniaria, con annessa sanzione accessoria della revoca della patente di guida. In questo quadro si inserisce una precisazione importante: il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal ‘Codice della strada’, prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca del titolo di guida, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione e il Prefetto, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla Prefettura. Per quanto concerne la tempistica, i giudici ribadiscono che la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione -, non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori. (Ordinanza 11792 del 5 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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