Liquidazione controllata del patrimonio: sì all’inserimento di un immobile oggetto di una precedente cessione a terzi poi revocata
Impossibile, secondo i giudici, parlare di atto in frode ai creditori a fronte dell’inserimento nell’attivo patrimoniale di un immobile oggetto di una cessione a terzi poi revocata su richiesta di un creditore

Va esclusa la presunta natura frodatoria dell’inserimento, nell’attivo della liquidazione controllata del patrimonio, di un immobile prima ceduto a terzi, benché tale cessione fosse stata precedentemente dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, in esito al giudizio promosso dai medesimi creditori del soggetto sovraindebitato. I giudici ritengono non si si possa parlare di atto in frode ai creditori – atto che comporterebbe la revoca dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio – a fronte dell’inserimento nell’attivo patrimoniale di un immobile oggetto di stima che risulti essere stato già ceduto a terzi, laddove tale negozio abbia avuto luogo oltre i cinque anni dall’apertura di quella procedura e quella cessione risulti essere poi stata dichiarata inefficace nei confronti dei creditori con sentenza passata in giudicato, in esito al giudizio promosso da un creditore – una banca finanziatrice – che aveva poi intentato esecuzione forzata volta al recupero di quel bene per il soddisfacimento di un credito riconosciuto in forza di decreto ingiuntivo. (Ordinanza del 3 novembre 2022 del Tribunale di Genova)