Liquidazione del patrimonio: ecco i paletti per la fase di accertamento del passivo giudiziale

L’eventuale fase di accertamento del passivo giudiziale ha ad oggetto esclusivamente le contestazioni non superabili, rimanendo invece non impugnabile il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore per coloro che non hanno svolto osservazioni nei quindici giorni successivi la comunicazione e parimenti è preclusa ogni contestazione dello stato passivo dichiarato definitivo dal giudice delegato allorquando si intenda rimettere in discussione le posizioni già esaminate dal liquidatore e prive di osservazioni

Liquidazione del patrimonio: ecco i paletti per la fase di accertamento del passivo giudiziale

In materia di liquidazione del patrimonio i giudici precisano che l’eventuale fase di accertamento del passivo giudiziale ha ad oggetto esclusivamente le contestazioni non superabili, rimanendo invece non impugnabile il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore per coloro che non hanno svolto osservazioni nei quindici giorni successivi la comunicazione. La formazione dello stato passivo nel contesto della procedura di liquidazione del patrimonio è rimessa al liquidatore nominato (cioè, l’organo tecnico) e si sviluppa in due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale. La prima, necessaria, è di esclusiva competenza del liquidatore, il quale predispone un progetto di stato passivo comprensivo di tutti i titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio liquidabile comunicandolo agli interessati, i quali hanno quindici giorni per formulare osservazioni sul medesimo progetto: se non viene formulata alcuna osservazione, il liquidatore approva lo stato passivo e lo comunica ai creditori, con ciò concludendone definitivamente la formazione. La seconda fase, eventuale, si apre nel caso in cui nel predetto termine di quindici giorni vengano formulate contestazioni ritenute non superabili dal liquidatore: in tal caso, il liquidatore forma lo stato passivo definitivo solo per i creditori acquiescenti rimettendo all’autorità giudiziaria il compito di definire le predette contestazioni. Ne consegue, pertanto, che l’eventuale fase di accertamento del passivo giudiziale ha ad oggetto esclusivamente le contestazioni non superabili, rimanendo invece non impugnabile il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore per coloro che non hanno svolto osservazioni nei quindici giorni successivi la comunicazione e parimenti è preclusa ogni contestazione dello stato passivo dichiarato definitivo dal giudice delegato allorquando si intenda rimettere in discussione le posizioni già esaminate dal liquidatore e prive di osservazioni. (Ordinanza dell’1 marzo 2023 del Tribunale di Roma)

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