L’istanza per la composizione negoziata della crisi stoppa la dichiarazione di fallimento chiesta da un lavoratore dipendente dell’impresa

Impossibile accordare al lavoratore, oltre alla facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti dell’impresa, anche quella di trovare soddisfazione in sede concorsuale, così diventando arbitro delle sorti delle trattative che caratterizzano la composizione negoziata della crisi

L’istanza per la composizione negoziata della crisi stoppa la dichiarazione di fallimento chiesta da un lavoratore dipendente dell’impresa

A fronte di istanza per la composizione negoziata della crisi d’impresa, va stoppata la dichiarazione di fallimento, anche quando è stata basata sulla posizione assunta da un lavoratore dipendente della società. Per i giudici il quadro normativo è chiarissimo. In sostanza, sulla base della ratio legis della composizione negoziata della crisi d’impresa è possibile ritenere che l’inibizione alla dichiarazione di fallimento sia operante anche quando l’istanza di fallimento è stata proposta da un lavoratore. Ciò perché la soluzione contraria finirebbe coll’accordare al lavoratore, oltre alla facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti dell’impresa, anche quella di trovare soddisfazione in sede concorsuale, così diventando arbitro delle sorti delle trattative che caratterizzano la composizione negoziata della crisi. Revocato, così, il fallimento di una società, fallimento originato dalla domanda dei creditori lavoratori e poggiato sull’osservazione secondo cui vanno esclusi dalle misure protettive patrimoniali a tutela dell’impresa i diritti di credito dei lavoratori. (Sentenza del 18 novembre 2022 della Corte d’appello di Potenza)

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