L’omessa indicazione del debito tributario non blocca il concordato minore

La mancata risposta dell’agenzia fiscale al gestore della crisi rende irrilevante la ‘dimenticanza’ addebitabile alla società

Concordato minore per la società che ha omesso l’indicazione della esistenza di un debito tributario a suo carico. Analizzando in dettaglio la vicenda concernente la richiesta avanzata da una ‘sas’, i giudici precisano che la tempestiva richiesta di informazioni inoltrata dal gestore della crisi alla agenzia fiscale e cui non è seguita una tempestiva comunicazione della esistenza del debito tributario a carico della società consente di escludere che l’omessa indicazione della posta passiva nel ricorso introduttivo, da parte della società. possa qualificarsi come fraudolenta. Peraltro, non può, in ogni caso, essere preclusa l’ammissione al concordato minore, poiché, precisano ancora i giudici, ci si trova di fronte ad un credito (privilegiato) di importo modesto – incidendo nella misura del 3,4 per cento sull’ammontare dell’esposizione debitoria complessiva –, suscettibile di rateazione e di integrale soddisfacimento, sicché non risulta intaccata la possibilità di dare piene risposte ai creditori, alla luce del piano proposto. (Sentenza del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Mantova)

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