L'onere della prova nella responsabilità sanitaria
Il soggetto danneggiato deve provare il nesso tra l’aggravamento della malattia e le omissioni dei medici

Laddove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del soggetto danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari. È onere della parte debitrice, ossia della struttura sanitaria, invece, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. I giudici precisano che, comunque, l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile ad essa sorge solo ove il soggetto danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza di risarcimento avanzata da una donna nei confronti di uno studio polidiagnostico per il risarcimento del danno biologico permanente e dei postumi permanenti, oltre ulteriori danni morali e patrimoniali, da lei subiti a seguito della imprudente e negligente, a suo dire, condotta professionale della fisioterapista, incaricata dallo studio, che l’aveva seguita dopo un intervento chirurgico di artroprotesi totale. Nello specifico, la donna ha sostenuto che la fisioterapista, nonostante le prescrizioni dei sanitari dell’ospedale avessero indicato che la posizione ortostatica e la deambulazione dovevano effettuarsi con l’uso di un girello deambulatore, decise di farla camminare senza girello, facendole utilizzare, in sostituzione del girello, una sedia da cucina, che determinava la effettuazione di movimenti abnormi a carico dell’anca, anche perché essa era del tipo non cementata e impiantata su un osso ospite che, alla sua età, 73 anni, non aveva la resistenza di un osso giovane, e che da tale comportamento erano derivate complicanze ulteriori. (Ordinanza 27151 del 22 settembre 2023 della Cassazione)