Luci irregolari: possibile escluderne la regolarizzazione se inidonea a soddisfare l’esigenza del vicino di attingere aria e luce
In linea generale, comunque, il vicino danneggiato non ha diritto a chiedere la chiusura delle luci contestate ma solo la loro regolarizzazione

In presenza di luci irregolari, il vicino danneggiato non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione, ma, precisano i giudici, ciò non significa che vada riconosciuto il diritto a mantenere le luci ogni qual volta il loro adeguamento a quanto previsto dal Codice Civile si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. Il Codice Civile prevede difatti che le luci debbono avere, quanto all'altezza, un doppio requisito: un'altezza minima interna (con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce) non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono al piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; un'altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino, a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa. Pertanto, in base alla lettera e alla ratio della norma, la riduzione a due metri è limitata all'ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo (altezza che non è solitamente inferiore a tre metri), e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo, naturale o artificiale. (Ordinanza 12306 del 9 maggio 2023 della Cassazione)