Madre incapace di dare assistenza morale e materiale al figlioletto: doverosa l’adottabilità del minore
Poco realistiche le possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della donna, a fronte di un comportamento disfunzionale grave ed irrecuperabile in tempi congrui rispetto alle esigenze del bambino

Inadeguata come madre e con problemi di droga: le va tolto il bambino. Per i giudici l’adottabilità è l’unica strada per tutelare il minore. A inchiodare la donna, comunque, non è il suo problema con la droga, bensì la sua palese incapacità di prestare assistenza morale e materiale al figlioletto. I giudici pongono in rilievo la situazione di abbandono subita dal bambino per mano della madre, la quale non si è assunta alcun serio impegno a fronte delle palesi necessità del figlio. Quest’ultimo dettaglio, ossia la mancanza di reazioni positive della donna, è decisivo, secondo i giudici, poiché rende logico il negativo giudizio prognostico circa le dedotte possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della madre, recupero ritenuto regressivo a fronte di un comportamento disfunzionale materno grave ed irrecuperabile in tempi congrui rispetto alle esigenze del bambino. Per quanto concerne, infine, il possibile ruolo della cerchia familiare materna, i giudici respingono questa ipotesi ritenendo inequivocabili due dati di fatto: da un lato, il completo disinteresse, mostrato dai parenti della donna, a prendersi cura del bambino; dall’altro, l’assenza di loro rapporti significativi con il bambino. (Sentenza 2072 del 24 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)