Maltrattamenti sui bimbi dell’asilo: irrilevante che i piccoli non percepiscano le condotte della maestra come lesive della loro personalità
E’ sufficiente che il comportamento sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria senza che tale stato emotivo si realizzi e si manifesti in concreto
In presenza di condotte obiettivamente maltrattanti, perché caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima, il reato si configura anche nel caso in cui la vittima stessa non le percepisca, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, come lesive della propria personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post-traumatico. Questo il chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame la vicenda relativa a una maestra d’asilo finita sotto processo per aver tenuto abitualmente condotte violente, minacciose ed umilianti nei confronti di diversi bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni a lei affidati. I giudici hanno chiarito che per il delitto di maltrattamenti è sufficiente che il comportamento sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria ma non anche che tale stato emotivo si realizzi e si manifesti in concreto. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe, osservano i giudici, per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale: dato, quest'ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee (non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali), che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche. (Sentenza 21111 del 17 maggio 2023 della Cassazione)